Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1926 al 1 ottobre 1934. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 6 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 5 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 643; art. 2 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1798; art. 4 del R. decreto 4 marzo 1923, n. 617; art. 2 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1715; art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2052; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 2 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

[2]La Commissione suprema di avanzamento di cui all'articolo 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, si compone come segue:

  • a)per lo scrutinio degli ufficiali di tutti corpi: dell'ammiraglio previsto dal ruolo organico, ove vi sia, nonche' dei vice ammiragli naviganti che non rivestono cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo; presidente e' l'ammiraglio o il vice ammiraglio piu' anziano;
  • b)del capo di Stato Maggiore della marina salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo;
  • c)del direttore generale del personale e dei servizi militari in qualita' di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito.

[3]Oltre quelli di cui alle lettere precedenti fanno parte della Commissione suprema:

  • d)per gli ufficiali di vascello S. A. N.: il direttore generale di artiglieria ed armamenti qualunque sia il suo grado, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, e, se esistono in ruolo ufficiali ammiragli S. A. N. il piu' anziano fra questi, salvo pure il disposto del penultimo capoverso del presente articolo;
  • e)per gli ufficiali del genio navale: il tenente generale ispettore del genio navale, o, in caso di impedimento, l'ufficiale generale del genio navale che lo segue nel ruolo, prescindendo da quello che ricopre la carica di direttore generale delle costruzioni navali; ed inoltre il direttore generale delle costruzioni navali, salvo il disposto del penultimo capoverso del presente articolo;
  • f)per gli ufficiali macchinisti, medici, commissari e per gli ufficiali di porto: i due ufficiali piu' elevati in grado e piu' anziani del rispettivo ruolo fra quelli non impediti di intervenire, salvo sempre il disposto del penultimo comma del presente articolo.

[4]Per la validita' delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno cinque membri con voto, compreso il presidente.

[5]Le deliberazioni della Commissione suprema di avanzamento sono prese a maggioranza assoluta di voti con votazione segreta fatta col sistema delle palle a due colori: a parita' di voti la deliberazione s'intende presa in senso favorevole per l'ufficiale.2

[6]Per le promozioni a scelta eccezionale la deliberazione e' favorevole solo quando il numero dei voti contrari non e' superiore a due se i membri sono sei o piu', ad uno se i membri sono cinque.

[7]In nessun caso possono partecipare alla discussione e votazione della Commissione quei membri che hanno grado uguale o inferiore a quello dell'ufficiale sul quale la Commissione delibera.

[8]Il direttore generale del personale e dei servizi militari si tiene sempre a disposizione della Commissione per chiarimenti quando non vi assiste come membro. 1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 giugno 1925, n. 981

1

La L. 18 giugno 1925, n. 981 ha disposto (con l'art. 14, commi 1 e 2) che "A modificazione di quanto dispone il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i corpi consultivi della Regia marina, approvate con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1521, il capo di Stato Maggiore della Regia marina presiede il Comitato degli ammiragli e la Commissione suprema di avanzamento. In caso di assenza od impedimento la presidenza sara' assunta dall'ufficiale ammiraglio piu' anziano".

2

Il Regio D.L. 10 gennaio 1926, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A modificazione del disposto del quart'ultimo comma dell'art. 4 e dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521, nelle promozioni a scelta ed a scelta comparativa l'ufficiale sottoposto a giudizio per essere giudicato idoneo deve riportare i voti favorevoli di almeno 2 terzi dei votanti, e piu' precisamente non meno di quattro voti favorevoli se i votanti sono 5 o 6; non meno di 5 se i votanti sono 7, non meno di 6 se i votanti sono 8 o 9, non meno di 7 se i votanti sono 10, e non meno di 8 se i votanti sono 11 o 12".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1926 al 1 ottobre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1925 al 1 febbraio 1926.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 10 gennaio 1926, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A modificazione del disposto del quart'ultimo comma dell'art. 4 e dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521, nelle promozioni a scelta ed a scelta comparativa l'ufficiale sottoposto a giudizio per essere giudicato idoneo deve riportare i voti favorevoli di almeno 2 terzi dei votanti, e piu' precisamente non meno di quattro voti favorevoli se i votanti sono 5 o 6; non meno di 5 se i votanti sono 7, non meno di 6 se i votanti sono 8 o 9, non meno di 7 se i votanti sono 10, e non meno di 8 se i votanti sono 11 o 12".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari