Art. 23
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[1](Art. 15 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).
[2]Le deliberazioni del Comitato degli ammiragli e del Consiglio superiore di marina hanno carattere consultivo.
[3]Gli atti della Commissione suprema, di avanzamento e Consiglio superiore di marina, quando costituito in Commissione ordinaria di avanzamento, hanno carattere deliberativo, salvo il disposto dell'art. 10 della legge 11 giugno 1922, n. 814, ed eccettuati i casi di cui al numero 6° dell'art. 5 ed al numero 6° dell'art. 12 del presente testo unico come pure quelli, per i quali il carattere consultivo del deliberato della Commissione risulti da disposizioni posteriori alla entrata in vigore del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156.
[4]Visto, d'ordine di S. M. il Re:
[5]Il Ministro per la marina Il Ministro per le finanze Revel. De' Stefani.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934
