Art. 14
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[1](Art. 16 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 3 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1715; art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2052; art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2563; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 7 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).
[2]Il Comitato dei progetti delle navi e' ripartito nei seguenti uffici:
[3]Ufficio di presidenza e segreteria;
[4]Ufficio informazioni e studi;
[5]Ufficio esecutivo dei progetti.
[6]Esso e' costituito come segue:
[7]il tenente generale ispettore del Genio navale, presidente;
[8]un ufficiale generale del Genio navale, membro ordinario con le funzioni di vice presidente;
[9]un ufficiale generale o colonnello del Genio navale, membro ordinario e capo dell'ufficio informazioni e studi;
[10]un ufficiale generale o colonnello macchinista, membro ordinario;
[11]l'ufficiale di vascello, capo dell'ufficio studi presso la Direzione generale di artiglieria ed armamenti, membro ordinario;
[12]un ufficiale superiore di vascello, membro ordinario;
[13]un ufficiale superiore del Genio navale, membro ordinario e capo del servizio segreteria.
[14]E' in facolta' del Ministro della marina di destinarvi un altro ufficiale generale o colonnello del Genio navale in qualita' di membro ordinario ed a disposizione del presidente per incarichi eventuali.
[15]La nomina del presidente e dei membri ordinari e' fatta per decreto Reale su proposta del Ministro della marina.
[16]Sono membri straordinari del Comitato con voto deliberativo, e intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente quando si trattino questioni riguardanti i piani di massima di nuove costruzioni o di lavori di grande trasformazione delle unita' esistenti, oppure negli altri casi nei quali il presidente lo ritenesse opportuno:
- a)il tenente generale ispettore macchinista;
- b)il sottocapo di Stato Maggiore della marina;
- c)il direttore generale delle costruzioni navali;
- d)il direttore generale di artiglieria ed armamenti;
- e)un ufficiale superiore di vascello scelto dal capo di Stato Maggiore della marina, fra i capi reparto dell'ufficio di Stato Maggiore stesso o fra altri ufficiali anche non appartenenti al Ministero.
[17]In caso di assenza o impedimento il membro straordinario di cui alla lettera a) e' sostituito dal direttore centrale per l'esercizio e l'economia delle macchine, ed i membri straordinari di cui alle lettere b), c) e d) sono sostituiti da chi ne fa le veci negli incarichi.
[18]E' in facolta' del presidente del Comitato di invitare ad intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque grado e corpo, specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla capitale l'esercizio di tale facolta' e' subordinato all'autorizzazione del Ministro.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934
