Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1934 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1469.
Abrogato dal 1 ottobre 1934
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1934 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1469.
Abrogato dal 1 ottobre 1934
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1926 al 1 ottobre 1934. 567 parole tolte, 14 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: (Art. 13 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156;art. 17 del R. decretoaggiunto: Testo unico-art. 12
tolto: 5 maggio 1921, n. 629 modificato con R. decreto 20 luglio 1922, n. 2097; art. 9 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068.
tolto: Spetta alla Commissione ordinaria di avanzamento, su invito del Ministro:
tolto: 1° Compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente aventi grado da guardiamarina o sottotenente a capitano di corvetta o maggiore incluso, come pure i quadri per la nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi in servizio attivo permanente;
tolto: 2° Accertare l'idoneita' agli uffici del proprio grado di quegli ufficiali dei gradi indicati al n. 1 del presente articolo per i quali il Ministro pone il relativo quesito;
tolto: 3° Deliberare sulle proposte di cancellazione di ufficiali dai quadri di avanzamento da essa compilati;
tolto: 4° Deliberare su reclami avverso le dichiarazioni di non idoneita' da essa emesse, come pure sui reclami per rettificazione di anzianita' presentati dagli ufficiali di cui al n. 1;
tolto: 5° Deliberare sulle domande per assegnazione della qualifica di specialista di armi navali e sulle domande e proposte per conferimento dei brevetti previsti dal R. decreto 5 maggio 1921, n. 629;
tolto: 6° Dar parere, a termini dell'art. 2 della legge 26 marzo 1911, n. 472, sulle proposte di collocamento in posizione di servizio ausiliario di autorita' di ufficiali aventi grado inferiore a capitano di fregata od a tenente colonnello;
tolto: 7° accertare le attitudini degli ufficiali, aventi grado inferiore a vice ammiraglio di squadra od a tenente generale ispettore, ai servizi della posizione ausiliaria, nei casi di collocamento in tale posizione in seguito a domanda.
tolto: Per gli ufficiali i quali lasciano il servizio attivo permanente per aver raggiunto i limiti di eta' stabiliti per il proprio grado e corpo e per i vice ammiragli e tenenti generali ispettori che lo lasciano in seguito a loro domanda, il giudizio sull'attitudine ai servizi della posizione ausiliaria non e' subordinato al parere di alcun consesso.
tolto: Per i vice ammiragli e tenenti generali ispettori, i quali lasciano il servizio attivo per domanda o per avere raggiunto i limiti di eta' stabiliti per il proprio grado e corpo, il giudizio sull'attitudine ai servizi della posizione ausiliaria non e' subordinato al parere di alcun consesso;
tolto: 8° Dar parere sulle domande di trasferimento nel corpo delle capitanerie di porto, presentate a termini dell'art. 9 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068.
tolto: 9° Deliberare sulla iscrizione nella riserva navale di ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente e sulle domande di nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi nella riserva navale.
tolto: Non e' necessario alcun parere per l'iscrizione nella riserva navale degli ufficiali dichiarati idonei ai servizi della posizione ausiliaria, e di quelli da collocarsi in congedo provvisorio.
tolto: Sulle domande di inscrizione nella riserva navale di vice ammiragli e tenenti generali ispettori della Regia marina, collocati a riposo di autorita' o a loro domanda, delibera il Ministro della marina;
tolto: 10° Compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali di qualsiasi grado appartenenti alla riserva navale ed i quadri di avanzamento degli ufficiali di complemento; ed esercitare per gli ufficiali della riserva navale e di complemento, senza distinzione di grado, le medesime attribuzioni deferitele dai numeri 2, 3 e 4 per gli ufficiali in servizio attivo permanente;
tolto: 11° Deliberare sulle domande di nomina ad ufficiale di complemento;
tolto: 12° Esercitare quelle altre attribuzioni che le siano deferite da disposizioni speciali in vigore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1469
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art12 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.