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[1]> Art. 6.
[3]Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potra' essere loro riconfermato.
[4]I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti le scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.
[5]Il presidente deve risiedere a Genova e non puo' esercitare altri uffici.
[6]Al presidente e' assegnata una indennita' annuale il cui ammontare e' fissato dal Governo all'atto della nomina.
[7]E' data facolta' al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.
Testo in vigore dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008
