Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 32 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXVI, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, numero 2637/268; articolo unico legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; articolo 3 R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639/3075, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43/581).

[2]Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Consorzio vanno soggetti alle stesse norme segnate per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

[3]Non e' applicabile l'imposta di ricchezza mobile ai contributi dello Stato, di cui all'art. 20, ne' alle quote di contributo delle Provincie e dei Comuni, di cui agli articoli 14 e 19, ne' sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti contratti o da contrarsi con lo Stato, con Enti parastatali, con Casse di risparmio, con qualsiasi Ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali. I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici e arredamenti portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.

Testo in vigore dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art38 · fonte del testo

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