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[1]Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

[2]Art. 1.

[3](Art. 1 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. I, II, III. R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333).

[4]E' costituito un Consorzio obbligatorio avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova.

[5]Il Consorzio ha la durata di sessanta anni e provvede direttamente:

[6]1° all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli:

[7]2° all'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle gia' esistenti nel porto di Genova;

[8]3° all'esecuzione delle opere previste nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine del bacino XXVIII Ottobre e per la sistemazione del promontorio di S. Benigno, opere dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge e da compiersi entro il termine di anni dodici a decorrere dal 6 febbraio 1927;

[9]4° alle spese per impianti ferroviari di qualunque genere, esclusa pero' la manutenzione, sulle aree di giurisdizione consortile determinate dal regolamento;

[10]5° ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo terzo, del Codice per la marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo;

[11]6° a coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate, tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorita' e poteri di regolamentazione e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonche' a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro ed alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorita';

[12]7° alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

[13]E' per altro escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitu' ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanita' pubblica e la dogana. Ne e' altresi' escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario.

Testo in vigore dal 13 maggio 1936 al 21 maggio 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art1 · fonte del testo

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