Art. 11 — R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 7

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[1]Gli assessori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

[2]Essi durano in carica quattro anni. Sino a che non siano revocate le loro nomine, s'intendono tacitamente confermate di quadriennio in quadriennio, senza che occorra un nuovo decreto di nomina.

[3]La nomina degli assessori puo' essere revocata in qualunque momento, con decreto Reale, non motivate, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art11 · fonte del testo

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