Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 73 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni avranno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.

[3]Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme degli articoli 69 e 70.

Testo in vigore dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art84 · fonte del testo

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