Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 70 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

[2]Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

[3]se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

[4]se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

[5]se due volte furono cancellati dai detti quadri;

[6]se appartenendo agli ufficiali di complemento per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

[7]((Gli ufficiali in congedo esclusi una prima volta dall'avanzamento o per i quali la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare in attesa di ulteriore prova, non possono essere nuovamente sottoposti a scrutinio se non hanno rispettivamente compiuto un periodo di richiamo di almeno tre mesi o di almeno un mese successivamente alla dichiarazione d'inidoneita' o alla deliberazione sospensiva.)) 2 ((Gli ufficiali che siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento senza che siano stati richiamati in servizio fra la prima e la seconda esclusione, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio dalla Commissione di avanzamento soltanto quando, dopo la esclusione definitiva, siano stati richiamati in servizio temporaneo per un periodo di almeno tre mesi)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1932, n. 593

2

La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1932

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932. 13 parole tolte, 89 parole aggiunte.

tolto: L'ufficiale in congedo, esclusoaggiunto: Gli ufficiali in congedo esclusi una prima volta dall'avanzamentotolto: , non puo' essere nuovamente sottoposto aggiunto: o per i quali la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare in attesa di ulteriore prova, non possono essere nuovamente sottoposti a scrutinio se non tolto: ha aggiunto: hanno rispettivamente compiuto un periodo di richiamo di almeno tre mesi aggiunto: o di almeno un mese successivamente alla dichiarazione tolto: di non idoneita' aggiunto: d'inidoneita' o alla deliberazione sospensiva. Gli ufficiali che siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento senza che siano stati richiamati in servizio fra la prima e la seconda esclusione, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio dalla Commissione di avanzamento soltanto quando, dopo la esclusione definitiva, siano stati richiamati in servizio temporaneo per un periodo di almeno tre mesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 maggio 1932, n. 593

    La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art81 · fonte del testo

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