Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 5 febbraio 1933. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 67 legge 8 luglio 1926, n. 1179; art. 4 R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, e art. 6 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, modificati).

[2]Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento valgono le speciali norme seguenti:

[3]A). Per le promozioni a sottotenente di vascello o tenente:

[4]Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, di essere trattenuti in servizio temporaneo al termine della ferma di leva, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo tale ferma, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del Corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco, vigenti per gli ufficiali di pari grado e Corpo del servizio permanente.

[5]Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.

[6]Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti commi avranno luogo ad anzianita' indipendentemente dal posto gia' da essi occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento.

[7]Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per quanto si riferisce alla promozione, anche ai guardiamarina e ai sottotenenti di complemento, arruolati con la ferma volontaria di 3, 4 o di 6 anni, quando pero' abbiano ultimato il normale servizio di leva.

[8]((I guardiamarina ed i sottotenenti di complemento che abbiano regolarmente partecipato, a loro turno, agli speciali corsi di istruzione predisposti ai fini dell'avanzamento, aventi la durata non superiore a 2 mesi, possono, in via eccezionale, se compresi nei limiti fissati dal Ministero a norma dell'art. 76, essere promossi al grado superiore indipendentemente dal posto da essi gia' occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, sempre che abbiano compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e ferma restando la limitazione di cui all'art. 75)). 2

  • B)((Per le promozioni successive:

[9]I sottotenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente o superiore appartenenti ai ruoli di complemento, se trattenuti o richiamati in servizio temporaneo, possono ottenere la promozione, indipendentemente dalle norme stabilite dall'art. 76 e dal posto occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, allorquando abbiano raggiunte le condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente del loro Corpo e grado, fermo restando pero' il disposto del 1° comma dell'art. 75 del presente testo unico)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1932, n. 593

2

La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 5 febbraio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1932

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932. 28 parole tolte, 48 parole aggiunte in 3 capoversi.

I guardiamarina ed i sottotenenti di complemento che abbiano regolarmente partecipato, a loro turno, agli speciali corsi di istruzione tolto: di due mesi predisposti ai fini dell'avanzamento, tolto: possono, aggiunto: aventi la durata non superiore a 2 mesi, possono, in via eccezionale, se compresi nei limiti fissati dal Ministero a norma dell'art. 76, essere promossi …

B)tolto: . Per le promozioni successive:

tolto: Gli ufficiali di cui alla lettera A) del presente articolo, qualora vengano ulteriormente e senza interruzioni trattenuti in servizio effettivoaggiunto: I sottotenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente o superiore appartenenti ai ruoli di complemento, se trattenuti o richiamati in servizio temporaneo, possono ottenere tolto: le successive promozioni, indipendentemente aggiunto: la promozione, indipendentemente dalle norme stabilite dall'art. 76 e dal posto occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, allorquando abbiano raggiunte le … ufficiali del servizio permanente del loro Corpo e grado, fermo restando pero' il disposto aggiunto: del 1° comma dell'art. 75 del presente testo unico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 maggio 1932, n. 593

    La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art78 · fonte del testo

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