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[1](Art. 66 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 44 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificato).

[2]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, e':

[3]di 2 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;

[4]di 5 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;

[5]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti;

[6]di 4 anni in ciascuno dei gradi superiori.

Testo in vigore dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art77 · fonte del testo

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