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[1](Art. 64 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 5 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755).

[2]Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, puo' conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita', dello stesso Corpo e ruolo, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio.

Testo in vigore dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art75 · fonte del testo

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