Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 60 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Gli ufficiali in congedo sono gli ufficiali di tutti i Corpi non vincolati al servizio attivo e cioe':

[3]1° ufficiali di complemento;

[4]2° ufficiali in ausiliaria;

[5]3° ufficiali in congedo provvisorio;

[6]4° ufficiali della riserva navale.

Testo in vigore dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art71 · fonte del testo

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