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[1](Art. 18 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 32 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati).

[2]La Commissione suprema di avanzamento ha le seguenti attribuzioni:

  • a)giudicare sull'idoneita' o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i Corpi militari della Regia marina, fino al grado di contrammiraglio e corrispondenti inclusi;
  • b)giudicare dell'idoneita' all'avanzamento al grado superiore degli stessi ufficiali del comma a) e compilare i relativi quadri di avanzamento;
  • c)deliberare sulle proposte di cancellazione dai quadri da essa compilati;
  • d)deliberare sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 69 e 70 per gli ufficiali indicati nel comma a);
  • e)dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorita' degli ufficiali previsti nel comma a) che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge vigente sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica e dare il giudizio prescritto dall'art. 38-bis della stessa legge sullo stato degli ufficiali, per gli ufficiali della Regia marina aventi grado di capitano di fregata e corrispondenti e superiori di cui pure alla lettera a);
  • f)giudicare sull'idoneita' all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria o appartenenti alla Riserva navale aventi il grado di ammiraglio di divisione o corrispondente.

Testo in vigore dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art19 · fonte del testo

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