Art. 49 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1981 al 10 settembre 1991. Leggi il testo vigente →

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato ((nonche' gli appartenenti alla polizia di Stato)) sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato ((ad essi)) di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. ((La loro iscrizione)) nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.

Testo in vigore dal 10 luglio 1981 al 10 settembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1957 al 10 luglio 1981. 5 parole tolte, 12 parole aggiunte.

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato aggiunto: nonche' gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di … previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato tolto: ai militari aggiunto: ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. tolto: L'iscrizione dei militari aggiunto: La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art49 · fonte del testo

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