Art. 33 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17
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((Entro quindici giorni)) dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore puo' ricorrere al Prefetto, perche', ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello della elezione.
Testo in vigore dal 25 aprile 1976 al 28 dicembre 1993
