[1]((Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.

[2]A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita'. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita')). 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6

6

Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.

Testo vigente dal 2 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 2012 al 2 febbraio 2016. 50 parole tolte, 85 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: (Art. 24 legge 10 dicembre 1925, 2277 - Art. 17 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 730 Codice penale).

Chiunque vende prodotti del tabacco aggiunto: o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.

tolto: Siaggiunto: A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto aggiunto: euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita'. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, aggiunto: euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art25 · fonte del testo

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