Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Ripartizione dei contributi e dell'onere delle pensioni.

[2]Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.

[3]I contributi di cui all'art. 66 del presente testo unico sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale. Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli iscritti alla Gestione speciale, mentre il rimanente e' a carico del Fondo di ripartizione. Per gli iscritti alla Gestione speciale le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione e' trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall'art. 6 del decreto stesso.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art82 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari