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[1]Trattamenti minimi.

[2]Art. 14 legge 25 luglio 1953, n. 915; art. 10 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

[3]La pensione di cui ai precedenti articoli del presente Capo in nessun caso potra' essere inferiore a L. 15.000 mensili, se diretta, ed a L. 10.000 mensili, se di riversibilita'. I trattamenti minimi per le pensioni dirette, di cui al precedente comma, sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico, minore di 18 anni o inabile al lavoro. Essi non spettano ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi della assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art76 · fonte del testo

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