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[1]Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare compiuto in tempo di pace.
[3]Si considera come navigazione mercantile il periodo di imbarco su navi militari in armamento degli iscritti della leva di mare della, Marina militare, durante il primo periodo della ferma od in occasione del loro richiamo alle armi. I periodi di servizio militare prestati a terra in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili entro i limiti del servizio di leva ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla "Gestione marittimi" purche':
- 1)non siano coperti di contribuzione, ovvero non siano stati riconosciuti utili, ai fini di altro trattamento di previdenza;
- 2)siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile e, comunque, dopo il 1 luglio 1920;
- 3)risulti nell'anno precedente la data di inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla "Gestione marittimi".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967
