[1](R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 4).

[2]Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di cui all'art. 45, saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi sottoindicati, le somme a lato di ciascuno segnate:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico 10 14 18

[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 maggio 1940, n. 626

10

La L. 21 maggio 1940, n. 626 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti stabiliti dall'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca e dall'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1940-1941, le seguenti somme: Esercizio 1940-41......... L. 100.000 » 1941-42......... » 100.000 » 1942-43......... » 100.000 » 1943-44......... » 100.000 » 1944-45......... » 100.000 » 1945-46......... » 100.000 » 1946-47......... » 620.000 » 1947-48......... » 690.000 » 1948-49......... » 750.000 » 1949-50......... » 810.000 » 1950-51......... » 700.000 » 1951-52......... » 630.000 » 1952-53......... » 540.000 » 1953-54......... » 470.000 » 1954-55......... » 260.000 » 1955-56......... » 200.000 » 1956-57......... » 100.000 » 1957-58......... » 100.000".

L. 10 gennaio 1952, n. 16

14

La L. 10 gennaio 1952, n. 16 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme: Esercizio 1951-52.................. L. 3.000.000 Esercizio 1952-53.................. L. 3.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 3.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 6.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.500.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.500.000".

L. 15 marzo 1956, n. 237

18

La L. 15 marzo 1956, n. 237 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme: esercizio 1955-56.................. L. 7.000.000 esercizio 1956-57.................. L. 7.000.000 esercizio 1957-58.................. L. 6.000.000".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art93 · fonte del testo

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