Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, e' autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile la spesa di 150 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980. Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno e' assunto.

Testo vigente dal 3 giugno 1976

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;343~art2 · fonte del testo

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