Art. 69 — Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 13

Quando, per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia, non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennita' per infortunio, la rimunerazione stessa e' determinata in base a tabelle di salari medi, o convenzionali, da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art69 · fonte del testo

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