Art. 60 — Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8

I Consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali. ((Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo. I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorita' che, a norma dei commi precedenti, puo' disporre la concessione di contributi)).

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art60 · fonte del testo

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