[1]Dipendenza da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidita' o della morte

[2]Spetta la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra anche quando l'invalidita' o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate per causa di servizio attinente alla guerra. Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace. Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi e' sempre necessario, per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennita', che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali. In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del Presente articolo, la circostanza che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennita' di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio e' tenuto ad accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare e' stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali. Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la morte derivino da azioni belliche. Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art6 · fonte del testo

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