Versioni nel tempo

24 versioni dal 1979

1979oggi
  1. 1 gennaio 2026 — oggiabrogatoper 10 mesi
  2. 14 luglio 2023 — 1 gennaio 2026abrogatoper 2 anni
  3. 5 gennaio 2023 — 14 luglio 2023abrogatoper 6 mesi
  4. 1 ottobre 2015 — 5 gennaio 2023abrogatoper 7 anni
  5. 11 settembre 2003 — 1 ottobre 2015abrogatoper 12 anni
  6. 15 gennaio 2003 — 11 settembre 2003abrogatoper 8 mesi
  7. 13 settembre 2000 — 15 gennaio 2003abrogatoper 2 anni
  8. 12 novembre 1999 — 13 settembre 2000abrogatoper 10 mesi
  9. 1 gennaio 1999 — 12 novembre 1999abrogatoper 11 mesi
  10. 5 maggio 1994 — 1 gennaio 1999abrogatoper 5 anni
  11. 5 agosto 1993 — 5 maggio 1994abrogatoper 9 mesi
  12. 19 dicembre 1991 — 5 agosto 1993abrogatoper un anno
  13. 3 settembre 1991 — 19 dicembre 1991abrogatoper 4 mesi
  14. 22 gennaio 1991 — 3 settembre 1991abrogatoper 7 mesi
  15. 24 dicembre 1987 — 22 gennaio 1991abrogatoper 3 anni
  16. 16 ottobre 1986 — 24 dicembre 1987abrogatoper un anno
  17. 23 gennaio 1986 — 16 ottobre 1986abrogatoper 9 mesi
  18. 16 ottobre 1982 — 23 gennaio 1986abrogatoper 3 anni
  19. 2 febbraio 1982 — 16 ottobre 1982abrogatoper 9 mesi
  20. 24 gennaio 1981 — 2 febbraio 1982abrogatoper un anno
  21. 3 luglio 1980 — 24 gennaio 1981abrogatoper 7 mesi
  22. 15 febbraio 1980 — 3 luglio 1980abrogatoper 5 mesi
  23. 18 maggio 1979 — 15 febbraio 1980abrogatoper 9 mesi
  24. 29 gennaio 1979 — 18 maggio 1979testo originarioper 4 mesi

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 18 maggio 1979. 572 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Indennita' di assistenza e di accompagnamento

tolto: Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente testo unico, e' liquidata d'ufficio una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

tolto: lettera A......................... L. 384.000 lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3)..... L. 288.000 lettera A-bis n. 2), comma primo............. L. 188.000 lettera B......................... L. 249.600 lettera C......................... L. 211.200 lettera D......................... L. 172.800 lettera E......................... L. 134.400 lettera F......................... L. 96.000 lettera G......................... L. 76.800 lettera H......................... L. 57.600

tolto: I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alla lettere A, A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1); 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1). nel caso di assegnazione di accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), in quanto affetti da cecita' bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale, e n. 2); in L. 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1) della lettera A, in quanto, oltre che da cecita' bilaterale, sono affetti da una invalidita' ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A; in L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n. 2), comma secondo, e n. 3). Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione della indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili. L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art · fonte del testo

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