Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1979 al 15 febbraio 1980. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 18 maggio 1979
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Abrogato dal 18 maggio 1979
24 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 18 maggio 1979. 572 parole tolte in 4 capoversi.
tolto: Indennita' di assistenza e di accompagnamento
tolto: Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente testo unico, e' liquidata d'ufficio una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:
tolto: lettera A......................... L. 384.000 lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3)..... L. 288.000 lettera A-bis n. 2), comma primo............. L. 188.000 lettera B......................... L. 249.600 lettera C......................... L. 211.200 lettera D......................... L. 172.800 lettera E......................... L. 134.400 lettera F......................... L. 96.000 lettera G......................... L. 76.800 lettera H......................... L. 57.600
tolto: I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alla lettere A, A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1); 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1). nel caso di assegnazione di accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), in quanto affetti da cecita' bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale, e n. 2); in L. 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1) della lettera A, in quanto, oltre che da cecita' bilaterale, sono affetti da una invalidita' ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A; in L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n. 2), comma secondo, e n. 3). Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione della indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili. L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art · fonte del testo
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