Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1949 al 27 dicembre 1950. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 30 luglio 1949
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 30 luglio 1949
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 1948 al 30 luglio 1949. 53 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 2 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, terzo comma legge citata).
tolto: Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni mecidiali e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art2 · fonte del testo
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