Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 1948 al 30 luglio 1949. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi

[2]Art. 1. (Art. 1 decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e articolo unico, secondo comma legge 23 luglio 1948, n. 970).

[3]Chiunque, senza licenza dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone, comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi, atte all'impiego, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione di tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila. Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

Testo in vigore dal 28 settembre 1948 al 30 luglio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art1 · fonte del testo

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