Art. 927 — Rapporti a livello di base
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I rapporti dei consigli di base sono disciplinati attraverso:
- a)contatti diretti che i militari della corrispondente unita' di base possono prendere con uno o piu' membri del consiglio;
- b)periodicita' degli incontri con il comandante dell'unita' di base, da definire e concordare con il medesimo;
- c)incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione, con i consigli intermedi ovvero dello stesso grado. A tale scopo uno o piu' COBAR possono adire direttamente il COIR corrispondente, che indice apposita riunione da concordare con l'autorita' gerarchica cui e' affiancato. Sono consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra piu' COBAR dello stesso COIR. Tali incontri sono organizzati dal COIR previo coordinamento con l'autorita' corrispondente.
Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024
