Art. 889 — Norme particolari per l'elezione dei consigli di base di rappresentanza
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 settembre 2024, n. 140.
Abrogato dal 17 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 settembre 2024, n. 140.
Abrogato dal 17 ottobre 2024
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024. 437 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Ai sensi dell'articolo 885, comma 1, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unita' di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unita' di base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unita' di base di appartenenza. I militari in cura o in osservazione presso organi sanitari militari che non fanno parte dell'unita' di base in cui confluisce l'ente o il reparto di appartenenza dei militari stessi, sono elettori presso l'unita' di base dell'organo sanitario ed eleggibili in quella di appartenenza. Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili e, eventualmente, anche il nome e il grado di un solo candidato della propria unita' elementare. Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili e, eventualmente, anche il nome e il grado di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria. Sono eleggibili i militari, specificati ai commi 1 e 2, purche' in possesso dei seguenti requisiti:
tolto: a) non essere il comandante dell'unita' di base;
tolto: b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;
tolto: c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva;
tolto: d) non aver riportato una o piu' punizioni di consegna di rigore per inosservanza del libro IV del titolo IX del capo III del codice, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l'ipotesi dell'articolo 1368 del codice;
tolto: e) non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere;
tolto: f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa. Il comandante pubblica sugli albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non piu' di due terzi del numero dei delegati da eleggere. Il comandante pubblica sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle categorie interessate. Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, e' distaccato in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere. Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso e' dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con determinazione del comandante corrispondente ed e' sostituito secondo quanto stabilito all'articolo 883.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art889 · fonte del testo
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