Art. 82 — Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
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Il Comitato pari opportunita', istituito presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, al fine della proposizione di misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' tra uomini e donne, presenta almeno una volta all'anno una relazione sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche e alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti e' disciplinata dall'articolo 88, mentre la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'organo sono definiti con decreto del Ministro della difesa.
Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012
