Art. 722 — Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari

Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:

  • a)acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione puo' recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;
  • b)evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo;
  • c)riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui e' venuto a conoscenza e che puo' interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art722 · fonte del testo

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