Art. 732 — Contegno del militare

Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare deve:

  • a)astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignita' e al decoro;
  • b)prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;
  • c)consegnare prontamente al superiore o alle autorita' competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore;
  • d)astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico;
  • e)rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli e' richiesto verbalmente. Il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:
  • a)mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;
  • b)osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie;
  • c)salvaguardare nell'ambito del reparto la serenita' e la buona armonia, anche nell'interesse del servizio;
  • d)mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari;
  • e)usare modi cortesi con qualsiasi cittadino; Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare:
  • a)la negligenza e il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorita' ovvero d'iniziativa;
  • b)ricorrere allo scritto anonimo;
  • c)fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;
  • d)non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art732 · fonte del testo

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