Art. 534 — Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali

Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo:

  • a)ne da' immediata comunicazione all'organo superiore e al competente organo del servizio veterinario;
  • b)chiede l'intervento dell'ufficiale veterinario per l'esecuzione dell'esame necroscopico, se il decesso non e' avvenuto a seguito di malattia per la quale e' gia' stata accertata la diagnosi;
  • c)procede all'accertamento di eventuali responsabilita' secondo le disposizioni di cui al capo III. Gli animali non piu' idonei a continuare il servizio sono riformati con deliberazione di una commissione nominata dal comandante dell'organismo, composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. A seguito della deliberazione di riforma, l'autorita' logistica centrale concede l'autorizzazione per:
  • a)la vendita secondo le disposizioni di cui all'articolo 421;
  • b)la cessione gratuita, secondo le modalita' definite nelle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. La cessione gratuita e' effettuata a favore di:
  • a)enti, amministrazioni pubbliche ed enti zoofili o associazioni dotate di personalita' giuridica;
  • b)privati cittadini che ne facciano richiesta;
  • c)universita' per le esigenze delle facolta' di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici. Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, puo', su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia dell'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all'articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia ((...)), da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.

Testo vigente dal 28 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. 3 parole tolte.

… ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia tolto: a ordinamento militareaggiunto: ..., da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art534 · fonte del testo

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