Art. 519 — Scritture contabili

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Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici. Le operazioni che comportano variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate. Le scritture e i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra:

  • a)il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione;
  • b)il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico;
  • c)il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico;
  • d)il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione. Le scritture e i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano:
  • a)la consistenza a quantita' e a valore dei materiali custoditi dai consegnatari, iscritti negli inventari sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale;
  • b)i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'articolo 451, comma 3, lettera h), che sono annotati su quaderni di carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, e integrati dalle note descrittive, firmate dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile. I riscontri e la revisione delle contabilita', da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalita' definite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Nei termini e con le modalita' stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorita' logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali a essi affidati, nonche' tutti i prospetti, le situazioni e i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art519 · fonte del testo

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