Art. 48 — Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

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Possono fare parte dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, in qualita' di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana e del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi, a ordinamento militare, della Polizia di Stato, degli Agenti di custodia e della giustizia militare.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 29 maggio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art48 · fonte del testo

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