Art. 718 — Formazione militare

Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacita' psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli. Egli deve:

  • a)tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attivita' culturali e sportive;
  • b)porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art718 · fonte del testo

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