Art. 437 — Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga

La domanda di autorizzazione a eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell'articolo 328 del codice va presentata al comandante territoriale ed eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, da' lo stesso comandante contemperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio del richiedente. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, e' redatto apposito atto conforme al modello predisposto dal Ministero della difesa. Le condizioni devono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze militari con il minor possibile aggravio della proprieta' privata e a evitare oneri dello Stato. Tutte le autorizzazioni sono registrate dall'ufficio tecnico militare su apposite rubriche.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art437 · fonte del testo

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