Art. 328 c.o.m. — Deroghe alle limitazioni

Il Comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto e' sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo. Il Comandante territoriale ne da' notizia all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi gia' registrati.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art328 · fonte del testo

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