Art. 233 — Organismi di coordinamento
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[1]L'individuazione, la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi di coordinamento a carattere operativo, sia a livello centrale che periferico, di cui all'articolo 87, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinate altresi' la composizione e le modalita' di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che deve provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dall'articolo 230.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012
