Art. 113 — Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali

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Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:

  • a)la Direzione generale per il personale militare;
  • b)la Direzione generale per il personale civile;
  • c)la Direzione generale della previdenza militare e della leva;
  • c-bis)la Direzione generale dei lavori;
  • d)la Direzione generale di commissariato e di servizi generali. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi. ((4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne e' fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.)) ((4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' rideterminato in riduzione in duecentotrenta unita'.))

Testo in vigore dal 2 dicembre 2023 al 24 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2012 al 2 dicembre 2023. 60 parole tolte, 122 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: c-bis) la Direzione generale dei lavori;

… riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi. tolto: All'attuazione delle disposizioni di modifica aggiunto: 4. Nel rispetto del numero massimo aggiunto: degli uffici e dei posti di tolto: livello dirigenziale non generale previsto aggiunto: funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, tolto: si provvede, entro novanta giorni tolto: dalla sua data di entrata in vigore, aggiunto: dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, tolto: volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, aggiunto: ne e' fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, aggiunto: degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territorialitolto: , e degli uffici centrali. 4-bis). Il numero massimo aggiunto: degli uffici e dei posti di tolto: livello dirigenziale aggiunto: funzione dirigenziali di livello non generale, tolto: in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, aggiunto: nel rispetto dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge tolto: 13 agosto 2011 aggiunto: 22 aprile 2023, n.tolto: 138 aggiunto: 44, convertito, con modificazioni, dalla legge tolto: 14 settembre 2011 aggiunto: 21 giugno 2023, n. tolto: 148 aggiunto: 74, e' rideterminato in riduzione in tolto: duecentocinquantasette aggiunto: duecentotrenta unita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art113 · fonte del testo

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