Art. 110 — Disposizioni comuni agli uffici centrali

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Gli uffici centrali di cui agli articoli 111 e 112 dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105. L'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali e' stabilita in base all'articolo 113, comma 4.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 2 dicembre 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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