Art. 1049 — Documenti concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità

I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalita', per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti:

  • a)attivita' dei servizi informativi e rapporti con i servizi per la sicurezza ovvero Direzione investigativa antimafia;
  • b)iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalita';
  • c)informative dei reparti dipendenti su soggetti ovvero sodalizi ritenuti collegati a organizzazioni criminali o eversive;
  • d)relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorita' nazionale e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, nonche' degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
  • e)atti e documenti attinenti a informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonche' da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
  • f)atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilita' di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonche' i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza;
  • g)documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;
  • h)relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali in sperimentazione;
  • i)documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza puo' agevolare la commissione di atti di sabotaggio; I documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:
  • a)trasferimenti disposti a tutela della pubblica amministrazione ovvero degli interessati, connessi a vicende al vaglio dell' autorita' giudiziaria, a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumita' personale: fino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e, comunque, ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria;
  • b)struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri: 50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche;
  • c)relazioni di servizio, informazioni e altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d'interesse per l'ordine e per la sicurezza pubblica e all'attivita' di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicita', o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita': fino a quando continui a sussistere l'interesse alla sottrazione all'accesso per le situazioni inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'attivita' di prevenzione e repressione della criminalita', e comunque non oltre 50 anni;
  • d)atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi degli articoli 141, comma 1, lettera a), 143 e 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con esclusivo riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' alle attivita' di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini: fino a quando continui a sussistere la necessita' di assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalita', e comunque non oltre 50 anni.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1049 · fonte del testo

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