Art. 103 — Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti

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Il Segretario generale della difesa:

  • a)emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
  • b)riceve dal Capo di stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attivita' di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;
  • c)predispone, ai sensi dell'articolo 41, del codice, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attivita' di studio e sperimentazione:
  • d)emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le attivita' parlamentari e la negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa;
  • e)indirizza, controlla e coordina le attivita' delle direzioni generali;
  • f)provvede, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza;
  • g)provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 144;
  • h)sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa:
  • 1)propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione e approvvigionamento con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale;
  • 2)e' responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;
  • i)ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza;
  • l)propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;
  • m)fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;
  • n)propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa e con i Capi di stato maggiore di Forza armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui all'articolo 49 del codice;
  • o)emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attivita' connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;
  • p)individua e promuove in campo nazionale e internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento;
  • q)indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attivita' contrattuali di competenza delle direzioni generali, concernenti l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
  • r)segue le attivita' promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, fornendo utili elementi di coordinamento;
  • s)emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attivita' negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni;
  • t)assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate alla competenza delle direzioni generali.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art103 · fonte del testo

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