Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1961 al 30 giugno 1962. Leggi il testo vigente →

Le promozioni conseguite mediante il concorso per esame speciale previsto dall'art. 365 o mediante i concorsi previsti dalla lettera a) dei precedenti articoli 361, 362 e 363, per coloro i quali hanno titolo anche a partecipare al concorso per esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, hanno decorrenza ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, dalla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianita' minima richiesta per l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non puo' essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1 dicembre 1949, n. 868. Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 che conseguono l'idoneita' nel concorso per esame speciale si applicano, ove piu' favorevoli, le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di 1ª classe, vice direttore delle carriere speciali, segretario ed archivista vi siano impiegati che precedono vincitori del concorso per esame speciale che in virtu' della retrodatazione prevista dal primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore anzianita', questa si considera posseduta anche dai primi, ai fini della promozione alla qualifica superiore. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

7

La Corte costituzionale, con sentenza 12-17 maggio 1961, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 366, ultimo comma, T.U. del 10 gennaio 1957, n, 3, in relazione all'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione".

Testo in vigore dal 21 maggio 1961 al 30 giugno 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1957 al 21 maggio 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 12-17 maggio 1961, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 366, ultimo comma, T.U. del 10 gennaio 1957, n, 3, in relazione all'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art366 · fonte del testo

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