Art. 346 — (Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario) Con le modalità di cui ai primi due commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti. Ai fini delle promozioni e alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345
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Con la modalita' di cui all'articolo 345 i posti disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera del personale ausiliario sono conferiti almeno una volta all'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1957 al 23 novembre 1961
