Per le ispezioni sia presso gli uffici centrali che periferici, sia presso gli enti vigilati, il ministro si avvale degli impiegati dell'amministrazione centrale, degli ispettori del lavoro e, ove occorra, degli impiegati degli uffici periferici. Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato del lavoro e degli uffici del lavoro ove non siano incaricati impiegati dell'amministrazione centrale, si provvede con impiegati dei rispettivi ruoli periferici.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art336 · fonte del testo

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