Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1962 al 18 dicembre 1999. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 4 gennaio 1962 al 18 dicembre 1999
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1957 al 4 gennaio 1962. 308 parole tolte.
tolto: I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione la del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosita' scientifica reso da una commissione nominata dal ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della sezione la del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di universita'. Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio. Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo. La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario. I direttori ordinari al compimento del quinto anno di anzianita' nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore ordinario principale. I direttori ordinari principali al compimento del quarto anno di anzianita' nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore ordinario superiore. Nei limiti delle disponibilita' di organico i direttori ordinari superiori, che nella predetta qualifica abbiano maturato almeno quattro anni di effettivo servizio, conseguono la promozione a direttore ordinario capo secondo l'ordine di anzianita'.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art306 · fonte del testo
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