Art. 284 — Valutazione di anzianità
Per il personale previsto dalla lettera b) dell'art. 282 il servizio prestato nella carriera di provenienza, in qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di 2ª classe, e' valutato per intero tanto agli effetti dello svolgimento della carriera che della progressione economica.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957
